PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Contributi ai corpi bandistici).

      1. Il Ministro per i beni e le attività culturali è autorizzato a concedere contributi in favore dei corpi bandistici finalizzati all'acquisto di strumenti musicali, di attrezzature e di divise nonché al pagamento delle competenze spettanti ai direttori dei corpi bandistici medesimi.

Art. 2.
(Categorie di corpi bandistici).

      1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 1, i corpi bandistici sono suddivisi in tre categorie, in ragione della consistenza numerica, degli anni di attività pregressa, del valore storico nonché di altri elementi idonei a comprovare la qualità dell'attività svolta.
      2. Ai corpi bandistici è concesso un contributo annuo differenziato a seconda della categoria cui ciascuno di essi appartiene ai sensi del comma 1.

Art. 3.
(Procedure).

      1. Le istanze per l'accesso ai contributi di cui agli articoli 1 e 2 sono presentate al Ministero per i beni e le attività culturali. Il piano di ripartizione è determinato annualmente. I contributi sono erogati ai corpi bandistici aventi diritto per il 75 per cento mediante anticipazione in unica soluzione e per il restante 25 per cento previa presentazione di rendiconto corredato dei documenti giustificativi della spesa.
      2. I contributi previsti dalla presente legge, compresi quelli di cui all'articolo 6, sono cumulabili con altre sovvenzioni e contributi comunque concessi da enti pubblici e privati.

 

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Art. 4.
(Locali).

      1. Gli enti pubblici anche territoriali sono autorizzati a stipulare convenzioni con i corpi bandistici per la concessione dell'utilizzo a titolo gratuito di locali da destinare allo svolgimento dell'attività dei corpi stessi.
      2. Tra i locali il cui uso può essere concesso ai sensi del comma 1 sono compresi anche gli edifici scolastici, compatibilmente con le esigenze connesse alle loro destinazioni ordinarie.

Art. 5.
(Formazione).

      1. Una quota non inferiore al 5 per cento dei corsi di formazione finanziati dal Fondo sociale europeo è riservata ai progetti presentati dai corpi bandistici di cui alla presente legge.

Art. 6.
(Organizzazioni rappresentative).

      1. Gli assessorati regionali competenti per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione sono autorizzati a concedere e a ripartire annualmente contributi in favore delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei corpi bandistici costituite da almeno tre anni nel territorio della regione.

Art. 7.
(Albo).

      1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito l'albo dei corpi bandistici.

 

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Art. 8.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
      2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.